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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 8

    (Vicesegretari generali)

    1. I Vicesegretari generali sono nominati, con decreto del Presidente, a scelta tra i consiglieri della Camera che abbiano superato da almeno quattro anni la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4, su proposta del Segretario generale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nel numero massimo di cinque (4).
    2. I Vicesegretari generali, ferme restando le attribuzioni dei consiglieri Capi dei Servizi, degli Uffici della Segreteria generale e Titolari di incarichi individuali, svolgono, su delega del Segretario generale, funzioni di coordinamento riferite a settori organici di attività dell'Amministrazione. Per l'individuazione di tali settori il Segretario generale fa riferimento alle attività di cui all'articolo 11, comma 1, e alle altre aree di intervento istituzionale dell'Amministrazione. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettera g), il Segretario generale può delegare ai Vicesegretari generali l'organizzazione e la cura di specifiche iniziative e progetti che investano le competenze di più Servizi o Uffici della Segreteria generale.
    3. Resta salva la facoltà del Segretario generale di riservare a sé il coordinamento di determinate attività nonché di avocare la trattazione di singole questioni.
    4. In riferimento ad esigenze dell'Amministrazione, il Segretario generale può delegare, per singoli atti, proprie funzioni a consiglieri Capi Servizio in materie attinenti alle loro competenze.
    5. Il Segretario generale, per assicurare l'unità di indirizzo dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla predisposizione e all'attuazione dei programmi operativi, riunisce periodicamente i Vicesegretari generali. Riunisce altresì i consiglieri Capi dei Servizi, degli Uffici della Segreteria generale e Titolari di incarichi individuali competenti in relazione agli argomenti da trattare.
    Note:
    (4) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 104 del 22 dicembre 2002, resa esecutiva con D.P. n. 687 del 22 dicembre 2002.